Agev. art.19 L.74/87

Agevolazione . art.19 L.74/87

Cassazione, ordinanza 7 settembre 2022, n. 26363, sez. VI – 5

Agevolazione art. 19 L. 74/1987 – contratti della crisi coniugale – quote sociali

Va riconosciuta l'applicabilità dell'esenzione di cui alla L. n. 74 del 1987, a tutti gli atti e a tutte convenzioni che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all'uno o all'altro coniuge. Detti accordi possono essere qualificati come contratti tipici, denominati "contratti della crisi coniugale", la cui causa è proprio quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi. L'accordo patrimoniale concluso in sede di separazione può avere ad oggetto il trasferimento di beni immobili ma anche la cessione di quote sociali con l’applicazione del regime di favore di cui alla L. n. 74 del 1987, art. 19. La norma esentativa, infatti, non opera alcuna distinzione tra atti aventi ad oggetto beni immobili e atti riferiti a beni mobili, né, contiene una limitazione dell'ambito di operatività del regime di esenzione alle sole imposte indirette.