EDILIZIA: FRAZIONAMENTO E FUSIONE

Cassazione, sentenza 11 aprile 2023, n. 14964, sez. III penale

A seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 133 del 2014, art. 17 comma 1 lett. b), n. 1 e 2, conv. in L. n. 164 del 2014, deve ritenersi ampliata la categoria degli interventi di manutenzione straordinaria, comprensiva anche del frazionamento o accorpamento di unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti una variazione di superficie o del carico urbanistico, per i quali pertanto, ove rimangano immutate la volumetria complessiva e la originaria destinazione d'uso, non è più necessario il permesso di costruire.  In tema di reati edilizi, il frazionamento o l'accorpamento di unità immobiliari, eseguiti mediante opere che ne lascino immutate la volumetria complessiva e l'originaria destinazione d'uso, non richiedono il rilascio del permesso di costruire, pur se comportino variazione di superficie o del carico urbanistico, rientrando tra gli interventi di manutenzione straordinaria realizzabili mediante SCIA.